Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 05/09/1992 (Rv. 478645 - 01)
Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere | Eccezione di esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria - Esclusione - Attinenza con la proponibilità della domanda - Configurabilità Termini per la sua proposizione - Insussistenza.
Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere
L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non comporta deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria - come si verifica nel caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale, - ma attiene alla sola proponibilità della domanda, con la conseguenza che non è vincolata ai limiti temporali dell'eccezione di incompetenza, ma può essere fatta valere in ogni momento del giudizio, secondo le regole proprie dell'eccezione di natura sostanziale e sempre che l'eventuale ritardo nella sua formulazione possa di per sè integrare una rinuncia tacita, in difetto di atti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso, potendo, anzi, proporsi per la prima volta anche in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)