Sez. L, Sentenza n. 7447 del 13/07/1999 (Rv. 528577 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Periodi di gravidanza e di puerperio - Professionista non astenutasi dall'attività lavorativa - Indennità di maternità - Spettanza.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
L'indennità di maternità prevista dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1990 n. 379 in favore della libera professionista iscritta ad una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella A) allegata alla stessa legge, spetta per i periodi di gravidanza e di puerperio considerati dalla norma, anche se in detti periodi la professionista non si sia astenuta dall'attività lavorativa, considerata in particolare la finalità di speciale tutela perseguita dalla legge medesima che ha voluto che la professionista, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, non sia turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)