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Sez. L, Sentenza n. 7857 del 19/05/2003 (Rv. 563327 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza - Diritto all'indennità di maternità - Entrata in vigore della legge n. 379 del 1990 - Applicabilità anche alle ipotesi di situazione protratta già in atto - Sussistenza - Protrarsi dell'attività professionale in tali periodi - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563327-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

In materia di decorrenza temporale delle norme di cui alla legge n. 379 del 1990, con cui è stata istituita l'indennità di maternità a favore delle lavoratrici iscritte ad una cassa di assistenza e previdenza per liberi professionisti, relativamente ai due mesi di gravidanza antecedenti la data del parto e di tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, la prevista decorrenza dal 1 gennaio 1991 del nuovo trattamento previdenziale comporta che lo stesso vada riconosciuto, per la parte corrispondente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge, anche quando la situazione protetta - costituita dalla maternità, puerperio compreso, e non dall'evento fisico del parto - era già in corso a tale data, e nonostante il protrarsi della attività professionale in tale periodo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 37, Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)