Sez. 6, Sentenza n. 7627 del 31/01/1996 Ud. (dep. 30/07/1996) Rv. 206588 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Elementi di riscontro - Conferma della dichiarazione - Necessità - Assenza di riscontri individualizzanti - Possibilità di superarla con argomenti logici - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
Il riscontro ad una chiamata in correità non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione, già passata al vaglio di attendibilità. In tale ottica l'assenza di riscontri individualizzanti non può essere certo colmata richiamando elementi di ordine puramente logico, che finiscono, per ciò solo, con l'assumere la valenza delle supposizioni e delle congetture.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)