Sez. 6, Sentenza n. 417 del 31/01/1997 Ud. (dep. 04/06/1997) Rv. 208635 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata di correo - Necessità di riscontri necessariamente riferiti alla posizione soggettiva del chiamato ai fini della applicazione della misura cautelare - Esclusione - Necessità di tale tipo di riscontri nella fase finale delle indagini preliminari, a ridosso della loro conclusione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari non è possibile individuare, all'interno delle indagini preliminari, una fase più a ridosso della conclusione degli accertamenti in cui la valutazione della chiamata in correità necessiterebbe di maggiori riscontri rispetto alla fase iniziale delle indagini o di riscontri riferiti necessariamente alla posizione soggettiva del chiamato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)