Sez. 5, Sentenza n. 4575 del 12/04/1985 Ud. (dep. 10/05/1985) Rv. 169159 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA - EFFETTIVA INTIMIDAZIONE DELLA VITTIMA - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA - EFFETTIVA INTIMIDAZIONE DELLA VITTIMA - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
Il reato di minaccia è formale di pericolo e, come tale, non richiede la effettiva intimidazione del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato sia tale, in relazione alle concrete circostanze di fatto, da incutere potenzialmente timore e, quindi, da incidere sulla sfera di libertà psichica del destinatario della minaccia. (Conf mass n 152957 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)