diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3234 del 01/12/1981 Ud. (dep. 25/03/1982) Rv. 152957 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA - MALE MINACCIATO IDONEO AD INCUTERE TIMORE - SUFFICIENZA - INTIMIDAZIONE EFFETTIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152957-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA - MALE MINACCIATO IDONEO AD INCUTERE TIMORE - SUFFICIENZA - INTIMIDAZIONE EFFETTIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il reato di minaccia deve considerarsi reato formale di pericolo e, come tale, non postula la intimidazione effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, sia tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto passivo. (Conf mass n 139855; (Conf mass n 131990).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)