Sez. 1, Sentenza n. 5408 del 07/11/1985 (Rv. 442641 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI RECLAMO - RICORSO PER CASSAZIONE - ESPRIMIBILITÀ EX ART. 111 COST..*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI RECLAMO - RICORSO PER CASSAZIONE - ESPRIMIBILITÀ EX ART. 111 COST..*
Avverso il provvedimento, con il quale la Corte d'appello, in Sede di reclamo, confermi la pronuncia del tribunale per i minorenni di decadenza dei genitori dalla potestà sui figli, per la ricorrenza delle violazioni od abusi contemplati dall'art. 330 cod. civ., deve ritenersi esperibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, atteso che detto provvedimento, ancorché emesso nella Forma del decreto ed in esito a procedimento camerale, assume portata decisoria sui diritti soggettivi dei genitori e dei figli nell'ambito del consorzio familiare (a differenza dei provvedimenti ordinatori previsti dagli artt. 333 e 337 cod. civ. circa le modalità dell'Esercizio della potestà), ed è altresì idoneo ad acquistare autorità di giudicato, in relazione alla situazione in atto alla data della relativa statuizione, considerando che non è suscettibile di successiva revoca (non individuabile nella reintegrazione nella potestà di cui all'art. 332 cod. civ., la quale configura nuova decisione, operante "ex nunc" e fondata sul riscontro di una diversa realtà sopravvenuta). (V 399/79, mass n 396505).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)