Sez. L, Sentenza n. 2028 del 28/04/1978 (Rv. 391384 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - PRETESA MANIFESTAMENTE INFONDATA E TEMERARIA - RINVENIBILITA NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE IN RELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI IN PRIMO GRADO E CONSACRATI NELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - PRETESA MANIFESTAMENTE INFONDATA E TEMERARIA - RINVENIBILITA NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE IN RELAZIONE AGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI IN PRIMO GRADO E CONSACRATI NELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
La "pretesa manifestamente infondata e temeraria", che consente, a norma dell'art 152 disp att cod proc civ (nel testo di cui all'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533), la condanna alle spese del lavoratore soccombente in giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali, non va identificata esclusivamente con quella contenuta nell'atto introduttivo del giudizio stesso, ma puo anche essere configurata da successivo atto d'impugnazione. Pertanto, la sentenza di primo grado, che esoneri il lavoratore soccombente delle spese, non e preclusiva di una diversa regolamentazione delle spese del secondo grado, ove il giudice d'appello rilevi la manifesta infondatezza e temerarieta del gravame, alla stregua del contenuto della pronuncia di primo grado e degli accertamenti sui quali la medesima trova fondamento.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)