Sez. L, Sentenza n. 1350 del 26/02/1980 (Rv. 404879 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE - ECCEZIONI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETA - NOZIONE RISPETTIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE - ECCEZIONI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETA - NOZIONE RISPETTIVA.*
L'eccezione alla regola generale dell'esonero dell'assicurato soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali dal rimborso delle spese giudiziarie, postula la manifesta infondatezza e la temerarieta della pretesa. La manifesta infondatezza riguarda l'obiettiva Mancanza dei presupposti di fatto e di diritto della prestazione richiesta, accertabile prima facie, senza alcuna necessita di ricorrere ad approfondite operazioni logico- giuridiche, mentre la temerarieta consiste nella coscienza della evidente infondatezza della sua pretesa ovvero nella Mancanza di conoscenza di tale infondatezza, che si sarebbe potuto evitare utilizzando una normale diligenza nella preventiva valutazione della prestazione richiesta. Pertanto, la riproposizione di argomentazioni, gia confutate dal primo giudice, non puo di per se concretare il requisito della manifesta infondatezza, quando non sia accertato che le questioni originariamente proposte non rispettassero palesemente i criteri giurisprudenziali, ormai consolidati, intorno alla sussistenza delle condizioni dell'Azione e, che, quindi, la sentenza di primo grado fosse fondata su noti ed indiscussi principi giurisprudenziali, per nulla scalfiti dagli argomenti esposti nei motivi di appello. Mentre la sola Mancanza di buona fede non integra di per se la temerarieta, per la quale si richiede una presa di coscienza e cioe un atteggiamento attivo di contenuto positivo, anche se talvolta in Forma omissiva. (V 3015/78, mass n 392452; (V 2028/78, mass n 391384; (V 1742/78, mass n 391153).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)