diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 721 del 02/02/1979 (Rv. 396890 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ATTO CONTENENTE LA SOLA VOLONTA DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE ED IL RIFERIMENTO AD ALTRI ATTI SPECIFICANTI GLI ESTREMI DELLA SERVITU, I SUOI LIMITI E L'INDICAZIONE DEI FONDI - IDONEITA - INTERPRETAZIONE - RICORSO AI CRITERI SUPPLETIVI EX ARTT 1366 1371 COD CIV - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396890-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ATTO CONTENENTE LA SOLA VOLONTA DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE ED IL RIFERIMENTO AD ALTRI ATTI SPECIFICANTI GLI ESTREMI DELLA SERVITU, I SUOI LIMITI E L'INDICAZIONE DEI FONDI - IDONEITA - INTERPRETAZIONE - RICORSO AI CRITERI SUPPLETIVI EX ARTT 1366 1371 COD CIV - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Una servitu puo essere costituita con un atto contenente la sola volonta di Costituzione del diritto reale e che faccia riferimento al contenuto di altri Atti che specifichino gli estremi della servitu, i suoi limiti, l'indicazione dei fondi dominante e servente, senza che sia necessario trascriverne la formulazione nel nuovo negozio. In tale ipotesi, essendo la volonta delle parti ricostruibile sulla base dell'atto, non e necessario fare ricorso ai criteri interpretativi suppletivi di cui agli artt 1366 1371 cod civ. (nella specie, la suprema Corte, enunciato il principio di cui sopra, ha ritenuto validamente costituita una servitu sulla base di un atto sottoscritto dal titolare del fondo servente nel quale si dichiarava di accettare un atto di sottomissione contenente gli estremi della servitu con indicazione dei fondi dominante e servente, dei limiti della servitu e financo delle ragioni della sua Costituzione, correlata col vincolo a giardino del fondo servente). (V 3346/75, mass n 377482; (V 951/70, mass n 346400).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)