Sez. L, Sentenza n. 12038 del 06/11/1992 (Rv. 479384 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Crediti previdenziali - Rivalutazione ed interessi - Disciplina anteriore e disciplina posteriore alla legge n. 412 del 1991 - Portata rispettiva.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
Per i crediti previdenziali maturati anteriormente alla legge 30 dicembre 1991 n. 412 spettano al creditore, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, sia gli interessi che la rivalutazione monetaria maturati alla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda stessa; a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 412 del 1991 (art. 16, n. 6) l'importo degli interessi a quel momento ancora correnti deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)