Sez. L, Sentenza n. 2795 del 23/03/1994 (Rv. 485876 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Rivalutazione ed interessi ex art. 429 cod. proc. civ. - Nuova disciplina ex art. 16 legge n. 412 del 1991 - Incumulabilità dell'una e degli altri - Retroattività - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
La norma dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (che esclude la possibilità - già consentita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 - di cumulare rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.) non ha natura retroattiva e non è applicabile - neppure con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore - con riguardo a crediti previdenziali per i quali la mora dell'ente o istituto debitore sia iniziata prima della data anzidetta; rilevando, ai fini dell'inapplicabilità o dell'applicabilità della stessa norma, l'anteriorità o la posteriorità, rispetto alla medesima data, del termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione, anziché l'anteriorità o la posteriorità del medesimo provvedimento, e dovendo escludersi l'ultrattività della disciplina ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui solo il termine di maturazione del credito (e non anche quello per l'adozione del provvedimento di liquidazione) sia anteriore all'entrata in vigore del citato art. 16.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)