Sez. 2, Sentenza n. 3493 del 24/10/1969 (Rv. 343635 - 01)
ACQUE - ACQUE PRIVATE - RIPARAZIONE DI SPONDE E ARGINI- DISTRUZIONE DOVUTA AD EVENTI NATURALI - PROPRIETARIO DEL FONDO CHE NON INTENDA PROVVEDERE ALLE RIPARAZIONI - ONERE DI TOLLERARE CHE VI PROVVEDANO GLI ALTRI PROPRIETARI DANNEGGIATI - RIPARTIZIONE DELLE SPESE.*
ACQUE - ACQUE PRIVATE - RIPARAZIONE DI SPONDE E ARGINI- DISTRUZIONE DOVUTA AD EVENTI NATURALI - PROPRIETARIO DEL FONDO CHE NON INTENDA PROVVEDERE ALLE RIPARAZIONI - ONERE DI TOLLERARE CHE VI PROVVEDANO GLI ALTRI PROPRIETARI DANNEGGIATI - RIPARTIZIONE DELLE SPESE.*
Ove la distruzione delle opere, che servono a trattenere o a regolare il deflusso delle acque, non sia dovuto ad opera dell'uomo, ma a fatto naturale, sul proprietario del fondo incombe soltanto l'Onere, ove non voglia procedervi egli direttamente, di tollerare che gli altri proprietari interessati provvedano essi alla esecuzione dell'opera distrutta o alla riparazione di quella danneggiata e di contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che ne ritragga.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 917, Cod. Civ. art. 915
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)