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Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 04/04/1987 (Rv. 452330 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - IN GENERE - ALTERAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI - PROPRIETARIO DEL FONDO SUPERIORE - OBBLIGO DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLE RIPARAZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452330-01

PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - IN GENERE - ALTERAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI - PROPRIETARIO DEL FONDO SUPERIORE - OBBLIGO DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLE RIPARAZIONI - ESCLUSIONE.*

Qualora l'alterazione dello stato dei luoghi sia addebitabile a cause naturali o ad Atti e fatti non imputabili, né riferibili al proprietario del fondo superiore, il vicino che risente pregiudizio dalla alterazione del naturale deflusso delle acque, ha Azione solamente nell'ambito delle Disposizioni contenute negli artt. 915, 916 e 917 cod. civ., che espressamente disciplinano la riparazione di sponde e di argini distrutti od interrati e la rimozione degli ingombri, insieme con l'Onere delle relative spese per i vari proprietari interessati alle riparazioni nonché il risarcimento dei danni. Pertanto il proprietario del fondo superiore, purché l'alterazione dello stato dei luoghi non sia stata realizzata da lui, o da altri del cui operato egli debba comunque rispondere, non è tenuto a provvedere direttamente alla riparazione di argini o alla rimozione di ingombri che rechino pregiudizio al vicino impedendo il normale deflusso delle acque, ma - ove intenda astenersene o non vi provveda sollecitamente - deve permettere ai proprietari interessati di accedere sul suo fondo per provvedere all'eliminazione dei predetti ostacoli e contribuire nelle relative spese in proporzione del vantaggio derivante al terreno di sua proprietà. (Conf 3882/81, mass n 414529; (Conf 3493/69, mass n 343635; (Conf 1882/68, mass n 333853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 915, Cod. Civ. art. 916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 917

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)