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Sez. 2, Sentenza n. 13181 del 14/12/1992 (Rv. 480008 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere | Applicazione del D.M. 31 ottobre 1985 (disposizione comune della tariffa forense civile, penale e stragiudiziale) - Invio della parcella o del preavviso di parcella - Decorrenza di tre mesi - Mancata contestazione degli importi esposti - Mancato integrale pagamento - Obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria - Onere probatorio a carico del professionista.
Stato
decisa il 1992-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480008-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere

Con riguardo all'applicazione del D.M. 31 ottobre 1985 (disposizione comune della tariffa forense civile, penale e stragiudiziale) che prevede, oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria ai sensi della legge 11 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro), in caso di mancato integrale pagamento, quando siano decorsi tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella, senza che gli importi esposti siano contestati nella loro congruità, per il relativo conseguimento non basta la semplice enunciazione della richiesta rivalutazione, occorrendo l'allegazione di quei fatti a fondamento della pretesa e, secondo il principio fondamentale dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), la relativa dimostrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)