Sez. 2, Sentenza n. 1041 del 28/01/1995 (Rv. 490078 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Applicazione del D.M. 31 ottobre 1985 - Invio della parcella o del preavviso di parcella decorrenza di tre mesi - Mancata contestazione degli importi esposti - Mancato integrale pagamento - Obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria - Onere probatorio a carico del professionista.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Con riguardo all'applicazione del D.M. 31 ottobre 1985 (disposizione comune della tariffa forense civile, penale e stragiudiziale) che prevede, oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria ai sensi della legge 11 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro), in caso di mancato integrale pagamento, quando siano decorsi tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella, senza che gli importi esposti siano contestati nella loro congruità, per il relativo conseguimento non basta la semplice enunciazione della richiesta rivalutazione, occorrendo l'allegazione di quei fatti a fondamento della pretesa e, secondo i principio fondamentale dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), la relativa dimostrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)