Sez. 1, Sentenza n. 7303 del 09/12/1983 (Rv. 431901 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ORDINE AI TERZI, TENUTI A CORRISPONDERE SOMME DI DENARO AL CONIUGE OBBLIGATO, DI VERSARNE DIRETTAMENTE UNA PARTE AGLI AVENTI DIRITTO - INCLUSIONE NELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ORDINE AI TERZI, TENUTI A CORRISPONDERE SOMME DI DENARO AL CONIUGE OBBLIGATO, DI VERSARNE DIRETTAMENTE UNA PARTE AGLI AVENTI DIRITTO - INCLUSIONE NELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il provvedimento con il quale il giudice, ai sensi dell'art. 156, comma sesto cod. civ., ordina ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, può essere adottato anche con la sentenza di separazione, purché siano rispettate le norme processuali relative all'introduzione nel processo di domande nuove, quando siano già emerse, nel corso del giudizio le condizioni di inadempienza o di ingiustificato ritardo, cui esso è subordinato, per non avere il coniuge obbligato puntualmente adempiuto al pagamento dell'assegno anche provvisorio (art. 708 cod. proc. civ.), ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)