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Sez. 1, Sentenza n. 1095 del 14/02/1990 (Rv. 465344 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - MANCATA CORRESPONSIONE - ORDINE AI TERZI, TENUTI A CORRISPONDERE SOMME DI DENARO AL CONIUGE OBBLIGATO, DI VERSARNE DIRETTAMENTE UNA PARTE ALL'AVENTE DIRITTO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465344-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - MANCATA CORRESPONSIONE - ORDINE AI TERZI, TENUTI A CORRISPONDERE SOMME DI DENARO AL CONIUGE OBBLIGATO, DI VERSARNE DIRETTAMENTE UNA PARTE ALL'AVENTE DIRITTO - LEGITTIMITÀ.*

Il non puntuale adempimento dell'Obbligo di mantenimento del coniuge separato - anche se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta - legittima, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, l'emanazione dell'ordine ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto, in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi. (Conf 7303/83, mass n 431901).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)