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Sez. 2, Sentenza n. 7848 del 26/08/1996 (Rv. 499363 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINATEZZA | Compravendita immobiliare - Prezzo - Omessa indicazione in contratto - Dichiarazione del venditore che il prezzo è stato pagato - Nullità del contratto per mancanza di un requisito essenziale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499363-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINATEZZA

In tema di contratto di compravendita immobiliare, nel caso in cui il venditore in sede di stipulazione del negozio dichiari che il prezzo è stato pagato, non si configura nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, perché l'esigenza della determinatezza o determinabilità del prezzo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)