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Sez. 2, Sentenza n. 4854 del 26/03/2012 (Rv. 621762 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE | Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Contenuto - Riconoscimento del promittente venditore circa l'avvenuto pagamento del prezzo - Implicita conferma della convenuta individuazione dell'oggetto dell'alienazione - Configurabilità - Sufficienza ai fini della determinatezza dell'oggetto del contratto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621762-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'esigenza della determinatezza o almeno della determinabilità dell'oggetto del contratto, sanzionata di nullità dall'art. 1418, secondo comma, in relazione agli artt. 1346 e 1325, n. 3, cod. civ., è soddisfatta dalla dichiarazione, che nella scrittura abbia fatto il promittente venditore, che il prezzo è stato pagato, nella specie mediante l'assunzione di tutte le spese necessarie per la costruzione dell'edificio da alienare, essendo necessariamente implicito in tale riconoscimento che anche la prestazione dovuta dal promissario compratore è stata consensualmente individuata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 n. 3, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)