Sez. 5 - , Ordinanza n. 939 del 16/01/2019 (Rv. 652311 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Atti traslativi di beni immobili - Acquisto da parte di imprenditori agricoli a titolo principale - Aliquota agevolata - Termine di decadenza per l'esercizio della pretesa tributaria - Decorrenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'art. 1, nota I, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per gli agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, stipulati dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975, il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, previsto dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, decorre dalla data di registrazione dell'atto, perché l'acquirente deve consegnare al pubblico ufficiale rogante la certificazione relativa ai requisiti richiesti dall'art. 12 della l. n. 153 del 1975 prima che avvenga la registrazione, non essendo applicabile il più lungo termine per la produzione della richiamata certificazione, indicato nella stessa disposizione della tariffa, con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente dichiari, nell'atto di trasferimento, di voler conseguire la qualifica di imprenditore agricolo, che ancora non possiede.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 1, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)