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Sez. 5 - , Sentenza n. 7268 del 22/03/2017 (Rv. 643470 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Termine a carico dell’Amministrazione finanziaria - Decorrenza - Morte del contribuente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643470-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'8 per cento, prevista dall'art. 1, nota I, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, l'acquirente che al momento dell’atto pubblico non possieda la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve denunciare, nel medesimo atto, l'intento di acquistarla e, quindi, entro il termine perentorio di tre anni, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell'avvenuto suo acquisto. Nel caso di inadempimento, il termine triennale di decadenza dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del citato d.P.R. n. 131 del 1986, decorre non dalla richiesta di registrazione, ma dalla data in cui il contribuente ha denunciato (o avrebbe dovuto denunciare) la mancata presentazione, nel termine, della suddetta documentazione, senza che l'eventuale suo decesso possa rilevare come evento interruttivo dei predetti termini.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)