Sez. 1, Sentenza n. 11872 del 27/10/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203250 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti la vigilanza su talune industrie | Depenalizzazione sopravvenuta - Assoluzione disposta nel giudizio di merito senza la contestuale trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Conseguenze.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti la vigilanza su talune industrie
Va annullata senza rinvio, con contestuale trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, la sentenza che si sia limitata ad assolvere dalla contravvenzione di cui all'art. 665 cod. pen., depenalizzata dall'art. 13 D.L.G. 13 luglio 1994 n. 480, il titolare di una discoteca che abbia consentito, in difformità dalle prescrizioni impostegli dall'autorità, l'accesso nel locale a un numero di persone superiore a quello consentito. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che il fatto contestato ricade nella previsione dell'art. 9 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la cui inosservanza è sanzionata dal successivo art. 17-bis con la sanzione amministrativa da uno a sei milioni di lire). (Conf. Sez. Prima, 26 ottobre 1995, Di Lella e Sez. Prima, 27 ottobre 1995, Bitossi, non massimate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 665 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 9, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/1994 num. 480 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/1994 num. 480 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/1994 num. 480 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)