Sez. 6, Sentenza n. 19080 del 05/05/2006 Ud. (dep. 26/05/2006) Rv. 234689 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DI LEGGE PENALE | Fatto costituente illecito amministrativo - Sentenza di assoluzione senza la contestuale trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Annullamento - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DI LEGGE PENALE
In tema di ricorso per cassazione, non va annullata la sentenza che si sia limitata ad assolvere l'imputato dal reato di cui all'art. 316, comma primo ter cod. pen., ravvisando nella condotta esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal secondo comma della citata disposizione, senza ordinare ai sensi dell'art. 41 L. 24 novembre 1981, n 689, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo quest'ultima essere disposta separatamente anche dal P.M..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)