Sez. 2, Sentenza n. 554 del 24/02/1972 (Rv. 356567 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DESIGNATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DESIGNATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La designazione convenzionale di un foro territoriale diverso da quello stabilito dalla legge non attribuisce Competenza esclusiva al foro contrattuale, occorrendo a tal fine una dichiarazione espressa ed univoca, dalla quale risulti in modo chiaro e preciso la concorde volonta delle parti non solo di derogare alla ordinaria Competenza territoriale, ma, altresi, di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge, esclusione che, quando si tratti di cause relative a diritti di obbligazione, deve essere particolarmente riferita al foro generale e a quello facoltativo previsti dagli artt 18 e 20 cod proc civ. (nella specie e stato affermato che non valeva a rendere esclusiva la Competenza del foro convenzionalmente determinato, la clausola: 'il domicilio legale o foro competente e stabilito quello della societa in Brescià ). (Conf 550'72, mass n 356564).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)