Sez. L, Sentenza n. 2284 del 06/06/1975 (Rv. 376109 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - FORO CONVENZIONALE - ESCLUSIVITA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - FORO CONVENZIONALE - ESCLUSIVITA - CONDIZIONI.*
Perche il foro convenzionale possa ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto occorre che nella clausola convenzionale pattuita a tal fine dai contraenti sia dato ravvisare una dichiarazione espressa ed univoca dalla quale risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volonta delle parti non soltanto di derogare alla ordinaria Competenza territoriale, ma, altresi, di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa; tale esclusione, trattandosi di cause relative a diritti di obbligazione nelle quali sia convenuta una persona giuridica, deve essere particolarmente riferita al foro generale e a quelli facoltativi di cui agli artt 19 e 20 cod proc civ. (Conf 554/72, mass n 356567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)