Sez. 4, Sentenza n. 13400 del 03/10/1980 Ud. (dep. 16/12/1980) Rv. 147081 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE - INADEMPIENZE DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITA MATERIALE TRA LA CONDOTTA VOLUTA DAL DATORE DI LAVORO E L'EVENTO DANNOSO - SUSSISTENZA DELLA CAUSA SOPRAVVENUTA - CONFIGURABILITA - ELEMENTI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE - INADEMPIENZE DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITA MATERIALE TRA LA CONDOTTA VOLUTA DAL DATORE DI LAVORO E L'EVENTO DANNOSO - SUSSISTENZA DELLA CAUSA SOPRAVVENUTA - CONFIGURABILITA - ELEMENTI.*
Sul datore di lavoro incombe l'Obbligo di assicurare al lavoratore la sicurezza sul posto di lavoro, all'uopo adottando le misure antinfortunistiche imposte dalla legge e dalla comune prudenza. Pertanto, per potersi ravvisare un'interruzione nel rapporto di causalita materiale fra la condotta di lavoro voluta dal datore di lavoro o dal direttore dei lavori e l'evento dannoso occorre che la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a determinare l'evento. Infatti, l'inosservanza del lavoratore puo ritenersi causa esclusiva dell'evento solo nel caso in cui, succedendo a quella del datore di lavoro, si inserisca quale fattore anormale del tutto imprevedibile. (sulla prima parte della massima giurisprudenza costante e consolidata: V mass nn 130802 anno 1975, 128256 anno 1974, 112553 anno 1969, 106290 anno 1967 prima parte; sulla seconda parte, sostanzialmente, V mass nn 145047 anno 1980, 143020 anno 1979, 133681 anno 1976).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 com. 2, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)