Sez. 4, Sentenza n. 5035 del 04/02/1985 Ud. (dep. 21/05/1985) Rv. 169362 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - INFORTUNI SUL LAVORO - CONDOTTA DEL DATORE DI LAVORO ED EVENTO LESIVO - COMPORTAMENTO IMPRUDENTE DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - ESCLUSIONE - LIMITE: CONDOTTA ANOMALA.*
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - INFORTUNI SUL LAVORO - CONDOTTA DEL DATORE DI LAVORO ED EVENTO LESIVO - COMPORTAMENTO IMPRUDENTE DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - ESCLUSIONE - LIMITE: CONDOTTA ANOMALA.*
Il rapporto causale tra la condotta commissiva od omissiva del datore di lavoro e l'evento colposo occorso al lavoratore non è interrotto dal comportamento imprudente di quest'ultimo, salvo che tale condotta sia del tutto anomala ed esorbitante dal procedimento di lavoro al quale è addetto o si traduca nell'inosservanza di precisi ordini esecutivi o di Disposizioni di sicurezza. (V mass n 159609; (V mass n 158138; (V mass n 157045; (V mass n 154061; (V mass n 149001; (Conf mass n 147081; (Conf mass n 143020).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)