Sez. L, Sentenza n. 5499 del 09/11/1985 (Rv. 442708 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA - INERZIA O RIFIUTO DI UNA DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA - INERZIA O RIFIUTO DI UNA DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
Poiché la clausola compromissoria, al pari delle altre dichiarazioni negoziali rientranti nell'autonomia contrattuale, è per i contraenti fonte di obblighi e di diritti, in relazione alla scelta dell'organo di giustizia privato, l'inerzia o rifiuto di una delle parti ad accedere all'organo privato contrattualmente previsto, non comporta limiti all'Azione che l'altra parte può instaurare davanti al giudice ordinario per l'accertamento dello specifico Obbligo previsto dal compromesso o dalla clausola compromissoria, derivandone la possibilità di Costituzione del collegio a norma degli artt. 810, 811 cod. proc. civ. oltreché la facoltà del ricorso a mezzi risolutori della clausola ed all'Azione per il risarcimento dei danni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 811 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)