Sez. 1, Sentenza n. 8697 del 02/09/1998 (Rv. 518544 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Contumacia di una delle parti - Configurabilità nel giudizio arbitrale - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di giudizio arbitrale all'esito della rituale introduzione della domanda (i cui elementi caratterizzanti risultano, ex art.669 octies, quarto comma, la manifestazione dell'intenzione di promuovere il procedimento, la formulazione della domanda stessa, la nomina dell'arbitro), non è legittimamente configurabile l'istituto della contumacia, in senso tecnico, di una parte, attese le caratteristiche precipue del procedimento arbitrale (mancanza di citazione e di costituzione in giudizio), sì che, in carenza di un meccanismo processuale analogo a quello di cui all'art. 290 cod. proc. civ., la mera assenza o inattività della parte non è, comunque, idonea ad ostacolare lo svolgimento del giudizio, (nè a far presumere, "e fortiori", una tacita rinuncia alla domanda stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)