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Sez. 5, Sentenza n. 4935 del 08/03/2006 (Rv. 590291 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Principio posto dall'art. 1283 cod. civ. - Conseguenze - Sentenza di condanna del giudice al pagamento degli interessi sugli interessi - Condizioni - Obbligazioni dell'amministrazione finanziaria di rimborso di imposte - Creditore contribuente - Domanda di interessi anatocistici - Requisiti - Formulazione nell'atto introduttivo del giudizio.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590291-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

Dal principio stabilito nell'art. 1283 cod. civ., secondo cui <gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi>, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi. Per le obbligazioni dell'amministrazione finanziaria di rimborso di imposte, in particolare, il contribuente-creditore è tenuto ad indicare tutti gli elementi necessari alla liquidazione di essi, a cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di interessi maturati sul capitale e, soprattutto, è tenuto a formulare la richiesta nell'atto introduttivo del giudizio tributario (e non anche, come nella specie, nella memoria illustrativa) avente ad oggetto il rimborso d'imposta, non potendosi gli interessi anatocistici considerare un accessorio del credito principale conseguente in via automatica all'accoglimento della domanda di rimborso o di quella degli interessi maturati dalla domanda già rivolta al fisco.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)