Sez. 5, Sentenza n. 11171 del 10/05/2013 (Rv. 627009 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Obbligazioni dell'Amministrazione finanziaria di rimborso di imposte - Richiesta del creditore contribuente - Presupposti di ammissibilità della domanda - Obbligo di formulare la richiesta nell'atto introduttivo del giudizio tributario - Necessità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
Per le obbligazioni dell'amministrazione finanziaria di rimborso di imposte il contribuente-creditore, che invochi il pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ., è tenuto ad indicare tutti gli elementi necessari alla liquidazione di essi, a cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di interessi maturati sul capitale ed a formulare la richiesta nell'atto introduttivo del giudizio tributario avente ad oggetto il predetto rimborso, non potendosi i citati interessi considerare un accessorio del credito principale conseguente in via automatica all'accoglimento della domanda di rimborso o di quella degli interessi. (Nella specie, la domanda era stata proposta non nell'atto introduttivo, ma con il ricorso per cassazione, quando gli interessi principali, sui quali avrebbero dovuto maturare gli interessi secondari, erano già estinti per essere stata corrisposta la sorte capitale e gli interessi legali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)