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Sez. 6, Sentenza n. 14894 del 04/10/1977 Ud. (dep. 23/11/1977) Rv. 137334 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - PREVENZIONE INFORTUNI O DISASTRI - FUNZIONARI TECNICI DELL'ENPI - ATTIVITA DI VIGILANZA - ANALOGIA CON L'ATTIVITA DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO - NON VIOLA I DIRITTI DELLA DIFESA.*
Stato
decisa il 1977-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137334-01

SICUREZZA PUBBLICA - PREVENZIONE INFORTUNI O DISASTRI - FUNZIONARI TECNICI DELL'ENPI - ATTIVITA DI VIGILANZA - ANALOGIA CON L'ATTIVITA DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO - NON VIOLA I DIRITTI DELLA DIFESA.*

Le norme che autorizzano gli ispettori del lavoro ad effettuare ispezioni ed a visitare laboratori, opifici, cantieri e locali annessi sono conformi ai principi costituzionali dell'inviolabilita del diritto alla difesa e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, quando l'attivita dei suddetti ispettori trovi i suoi limiti nelle funzioni di vigilanza ispettiva istituzionalmente propria dell'ispettorato del lavoro e non esorbiti nell'Esercizio dei poteri d'inquisizione o di coercizione delineanti il compimento di veri e propri Atti di polizia giudiziaria. Tali principi possono essere estesi ai funzionari tecnici dell'ENPI, i quali svolgono funzioni analoghe a quelle degli ispettori del lavoro. (Conf mass n 134083).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)