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Sez. 3, Sentenza n. 7843 del 21/11/1975 Ud. (dep. 14/07/1976) Rv. 134083 - 01

LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - ATTIVITA DI VIGILANZA - OSSERVANZA DELLE NORME A GARANZIA DELLA DIFESA - ESCLUSIONE - DENUNCIA DI REATO ALL'ISPETTORE DEL LAVORO - URGENZA DI RACCOGLIERE LE PROVE - COMPIMENTO DI ATTI DI PG - OSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE - FATTISPECIE: ISPEZIONE DI LIBRI E SEQUESTRO.*
Stato
decisa il 1975-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134083-01

LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - ATTIVITA DI VIGILANZA - OSSERVANZA DELLE NORME A GARANZIA DELLA DIFESA - ESCLUSIONE - DENUNCIA DI REATO ALL'ISPETTORE DEL LAVORO - URGENZA DI RACCOGLIERE LE PROVE - COMPIMENTO DI ATTI DI PG - OSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE - FATTISPECIE: ISPEZIONE DI LIBRI E SEQUESTRO.*

Le norme che autorizzano gli ispettori del lavoro ad effettuare ispezioni dei libri paga e matricola, a visitare i laboratori, opifici, cantieri e locali annessi ai luoghi di lavoro - ha statuito la Corte costituzionale con sentenza n 10 del 2 febbraio 1971 - sono conformi ai principi costituzionali dell'inviolabilita del diritto alla difesa e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, fin tanto che l'attivita degli ispettori del lavoro trovi i suoi limiti nelle funzioni di vigilanza ispettiva istituzionalmente propria dell'ispettorato del lavoro e non esorbiti nell'Esercizio di poteri di inquisizione o di coercizione delineanti il compimento di veri e propri Atti di polizia giudiziaria. Ne consegue che, nel caso in cui l'ispettore del lavoro, ricevuta la notizia del reato, ritenga che vi sia urgenza di raccogliere le prove e per far cio si trovi nella necessita di compiere, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria, Atti preordinati ad una pronuncia penale nei confronti del denunciato (che percio stesso acquista, a norma dell'art 78 cod proc pen, la qualita di indiziato di reato), non puo procedere senza osservare le forme richieste, a garanzia del diritto di difesa, dalle norme del codice di procedura penale. (nella specie, l'ispettore del lavoro, a seguito di denuncia, aveva provveduto alla ispezione di registri di azienda alberghiera ed al sequestro di uno di essi, senza osservare le norme poste a garanzia dei diritti della difesa nell'istruzione preliminare, e la suprema Corte ha ritenuto essersi verificata la nullita di cui all'art 185 n 3 cod proc pen). (V mass n 131947; (V 129013'75; (V 122701'72).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 CORTE COST., DPR 19/03/1955 num. 520 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)