Sez. 3 - , Ordinanza n. 10320 del 30/04/2018 (Rv. 648593 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Vizio di sussunzione - Nozione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
In tema di ricorso per cassazione, il cosiddetto vizio di sussunzione, censurabile dal giudice di legittimità, può consistere o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. (Nella specie, riguardante la responsabilità professionale di un avvocato, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'impugnazione, dichiarata improcedibile, non concretasse un mero giudizio di fatto, ma si traducesse in un vizio di sussunzione delle norme sull'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del professionista e l'evento di danno lamentato dal cliente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)