diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 28903 del 11/11/2024 (Rv. 672565-01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Avvocato - Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio di merito - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Valutazione fondata su un presupposto manifestamente errato - Sindacabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672565-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE

Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)