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Sez. 3, Sentenza n. 2890 del 10/05/1982 (Rv. 420780 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - VIZI ATTINENTI AL SEQUESTRO - RIPERCUSSIONE SUL PIGNORAMENTO E SUI SUCCESSIVI ATTI DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - DEDUCIBILITÀ CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO DI CREDITO CAMBIARIO.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420780-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - VIZI ATTINENTI AL SEQUESTRO - RIPERCUSSIONE SUL PIGNORAMENTO E SUI SUCCESSIVI ATTI DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - DEDUCIBILITÀ CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO DI CREDITO CAMBIARIO.*

Con la sentenza definitiva di convalida del sequestro la misura cautelare si converte a tutti gli effetti in pignoramento con la conseguenza che i vizi attinenti originariamente al sequestro si ripercuotono su tale atto e su quelli successivi della procedura esecutiva, e così possono e devono essere fatti valere dinanzi al giudice della esecuzione con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la quale è proponibile senza l'osservanza del termine di decadenza quando il vizio dedotto configura una nullità radicale del sequestro convertito in pignoramento, (nella specie per essere stato eseguito il sequestro conservativo di un credito cambiario presso il terzo debitore e non sui titoli a norma dell'art. 1997 cod. civ.). (V 1819/71, mass n 352338).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1997, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 686

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)