Sez. 3, Sentenza n. 1819 del 12/06/1971 (Rv. 352338 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI TERMINI - OSSERVANZA DEL TERMINE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI TERMINI - OSSERVANZA DEL TERMINE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'opposizione contro gli Atti esecutivi giuridicamente inesistenti puo essere proposta durante tutto il corso del processo esecutivo, senza che sia necessaria l'osservanza del termine di decadenza di cui all'art 617 cod proc civ. (nella specie, dopo la redazione di un verbale di aggiudicazione all'asta pubblica di un immobile, il giudice dell'esecuzione con ordinanza pronunciata fuori di udienza aveva dato atto che una nuova offerta era sopraggiunta quando non ancora erasi spenta la terza candela ed aveva revocato l'aggiudicazione gia pronunziata a favore del precedente offerente. Tale provvedimento e stato ritenuto inesistente giuridicamente dal SC, che ha enunciato il principio che precede.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)