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Sez. 3, Sentenza n. 17894 del 11/03/2025 Cc. (dep. 13/05/2025) Rv. 288027-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 3, cod. proc. civ. - Confisca per equivalente - Operatività - Operatività nei soli confronti dell'indagato - Sussistenza - Ragioni - Applicabilità ai terzi estranei al reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288027-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In tema di misure cautelari reali, i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 3, cod. proc. civ., applicabili in ogni fase del procedimento anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, riguardano il solo indagato cui siano state sequestrate le somme di denaro, che delle stesse è l'effettivo "dominus", non valendo, invece, nei confronti dei terzi estranei al reato, che, ove dimostrino la titolarità delle somme ablate, possono vantare il diritto alla loro integrale restituzione.

Cod. Proc. Civ. art. 545 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 322 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)