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Sez. 6 - , Sentenza n. 24432 del 18/04/2019 Cc. (dep. 31/05/2019) Rv. 276278 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. - Deposito postale cointestato con terzi estranei al reato - Prova della esclusiva titolarità della provvista - Possibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276278-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all'intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il sequestro di un libretto di deposito postale nominativo cointestato con i genitori dell'indagato, alimentato esclusivamente dai ratei pensionistici di questi ultimi, dai proventi della vendita di un immobile privo di alcun collegamento con la condotta criminosa, nonché dagli investimenti rivenienti dalla medesima provvista lecita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1289, Cod. Civ. art. 1834

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)