Sez. L, Sentenza n. 12744 del 28/11/1992 (Rv. 479789 - 01)
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - In genere | Esonero ed inesistenza di ritardo nell'adempimento - Assimilabilità in relazione al termine individuabile dal giudice come congruo ex art. 1183 cod. civ. - Esclusione sotto il profilo dell'assoluzione del debitore dalla domanda del creditore di risarcimento del danno.
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - In genere
Esonero dalla responsabilità per inadempimento ex art. 1218 cod. civ. ed inesistenza di ritardo nell'adempimento, in relazione al termine individuabile dal giudice come congruo ai sensi dell'art. 1183 secondo comma prima parte, stesso codice, sono situazioni non assimilabili, sotto il profilo dell'assoluzione del debitore dalla domanda del creditore di risarcimento del danno, perché - sebbene ad entrambe consegua il difetto di una obbligazione secondaria avente ad oggetto siffatto risarcimento - nell'una è onere del debitore vincere la presunzione di responsabilità connessa al fatto stesso della mora, mentre nell'altra è il creditore stesso che deve dimostrare l'esistenza del ritardo come fatto costitutivo del proprio diritto al risarcimento e cioè la sussistenza di quelle circostanze che, a mente della norma da ultima citata, possono comportare una fissazione giudiziale del termine di adempimento in guisa tale da far ritenere ormai concretata la volontà del debitore di non adempiere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)