Sez. 2, Sentenza n. 754 del 15/03/1972 (Rv. 356906 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIMITI PER IL LICENZIAMENTO PER COLPA O DIMISSIONI VOLONTARIE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEROGA DELLE NORME CORPORATIVE - CADUCAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIMITI PER IL LICENZIAMENTO PER COLPA O DIMISSIONI VOLONTARIE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEROGA DELLE NORME CORPORATIVE - CADUCAZIONE.*
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale del primo comma dell'art 2120 cod civ, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore d'opera all'indennita di anzianita ove il rapporto di lavoro si sia estinto per licenziamento per giusta causa o per dimissioni volontarie, deve ritenersi caducato anche il secondo comma della stessa disposizione, per il quale le norme corporative possono stabilire che l'indennita sia dovuta nel caso di dimissioni volontarie, determinandone le modalita e le condizioni, in quanto non ha piu ragion d'essere la previsione della possibilita di una deroga al disposto del primo comma dichiarato illegittimo. (Conf 1843'69, mass n 340957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)