Sez. 2, Sentenza n. 1843 del 24/05/1969 (Rv. 340957 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2120 COD.CIV. - NORMA DI CUI AL SECONDO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO - CADUCAZIONE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2120 COD.CIV. - NORMA DI CUI AL SECONDO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO - CADUCAZIONE - SUSSISTENZA.*
Dopo la dichiarazione di incostituzionalita del primo comma dell'art 2120 cod.civ. (sent. 27 giugno 1968, n. 75, della Corte costituzionale), anche il secondo comma deve ritenersi caducato, non essendo piu possibile, in Sede di contrattazione collettiva, un riconoscimento parziale dei diritti denegati dal comma dichiarato incostituzionale e dovendo essi essere riconosciuti al lavoratore nella loro interezza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)