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Sez. 2, Sentenza n. 3510 del 25/10/1969 (Rv. 343661 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - NULLITA - EFFETTI - CONTUMACIA DELLA PARTE RAPPRESENTATA O IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ASSUNZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE DELLA QUALITA DI PARTE E SUA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343661-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - NULLITA - EFFETTI - CONTUMACIA DELLA PARTE RAPPRESENTATA O IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ASSUNZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE DELLA QUALITA DI PARTE E SUA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*

Ritenuta la invalidita della procura ad litem nel rapporto tra parte e procuratore, il giudice deve ritenere non costituita la parte con gli effetti della contumacia o della improcedibilita dell'appello ex articoli 171, 291, 347 e 348 cod proc civ, ma non puo derivare l'inverosimile finto effetto di dover considerare parte il procuratore munito del mandato invalido ne tanto meno giustificare la condanna dello stesso in proprio alle spese del giudizio, non potendo in alcun modo riferirsi a lui il concetto di soccombenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)