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Sez. 2, Sentenza n. 3924 del 27/04/1996 (Rv. 497283 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Società costituita per costruire senza fine di lucro alloggi da assegnare in locazione con patto di futura vendita - Condominio di gestione costituito dagli assegnatari prima della vendita di tutti gli appartamenti - Illegittimità - Conseguenze - Deliberazione dell'assemblea in tema di contributi di gestione - Decreto ingiuntivo per il pagamento degli stessi richiesto dall'amministratore della gestione - Opposizione - Inesistenza di un soggetto cui sia riferibile l'attività dell'amministratore - Conseguenze - Condanna dell'amministratore in proprio al pagamento delle spese giudiziali- Ammissibilità - Riconoscimento dell'esistenza del condominio da parte dell'opponente per effetto della notifica dell'atto di opposizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497283-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

Qualora gli assegnatari di alloggi costruiti da una società costituita per costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita, secondo la previsione del D.L. c.p.s. 22 dicembre 1947, n. 1600, abbiano dato vita ad un condominio per la gestione dello stabile, prima della vendita di tutti gli appartamenti, la costituzione del condominio deve considerarsi avvenuta in violazione della regola desumibile dell'art. 35, terzo comma, del R.D. 28 aprile 1938, n.1165, in forza della quale tale gestione è attribuita alla società costruttrice sino alla vendita di tutti gli appartamenti, non incidendo su tale regola, con riguardo alla sopraindicata categoria di alloggi, l'art. 18 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, che prevede l'assunzione dell'amministrazione dello stabile da parte degli assegnatari a decorrere dal mese successivo all'assegnazione (del resto abrogato dall'art. 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, che ha disposto nel senso che la costituzione del condominio secondo il codice civile avviene dopo vendita di tutti gli appartamenti). Ne consegue che, operando il suddetto condominio di gestione solo in via di fatto, qualora in in esecuzione di una delibera dell'assemblea l'amministratore chieda giudizialmente(nella specie, in via monitoria) agli assegnatari il pagamento dei contributi egli può essere condannato in proprio al rimborso delle spese giudiziali, in base al principio per cui un soggetto che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità di parte, ai fini della pronunzia sulle spese, a nulla rilevando in contrario che gli opponenti al decreto ingiuntivo abbiano riconosciuto l'esistenza del condominio notificando l'atto di opposizione all'amministratore in tale qualità, dal momento che un soggetto che divenga destinatario di una pretesa da parte di un entità che opera di fatto, ove intenda far accertare l'inesistenza delle condizioni che consentono a tale entità di diventare un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici sul piano sostanziale, non può che comportarsi, sul piano processuale, come se tale autonomia effettivamente sussista.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 35, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 22/12/1947 num. 1600, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)