diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4754 del 29/04/1995 (Rv. 492063 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO | Prescrizioni sulle distanze per una determinata zona del territorio - Mancanza nello strumento urbanistico - Applicabilità della disciplina ex art. 873 e ss. cod. civ. - Violazione del divieto di costruire - Riduzioni in "pristinum" - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492063-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO

La mancanza in uno strumento urbanistico, di prescrizioni sulle distanze per una determinata zona del territorio, a causa della scelta del legislatore locale di vietare in tale zona qualsiasi attività costruttiva, lungi dal creare lacune nella regolamentazione dei rapporti di vicinato, fa si che resti applicabile ad esso la disciplina dettata dagli art. 873 e ss. cod. civ., con la conseguenza che, in caso di violazione del divieto di costruire, il privato proprietario che ne abbia subito danno ha diritto, ai sensi dell'art. 872 cod. civ., di esserne risarcito ma non può pretendere la riduzione in pristino, ove non risulti contemporaneamente trasgredito l'obbligo di rispettare le distanze previste dalle norme codicistiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)