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Sez. 2, Sentenza n. 6743 del 12/11/1983 (Rv. 431463 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - NORMA DI PIANO REGOLATORE CONCERNENTE IL DIVIETO DI NUOVE COSTRUZIONI IN UNA ZONA DETERMINATA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - TUTELA DEL PRIVATO - RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1983-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431463-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - NORMA DI PIANO REGOLATORE CONCERNENTE IL DIVIETO DI NUOVE COSTRUZIONI IN UNA ZONA DETERMINATA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - TUTELA DEL PRIVATO - RISARCIMENTO DEL DANNO.*

Una norma di piano regolatore che vieti nuove costruzioni in una zona determinata non è di per sè integrativa della disciplina delle distanze, dettata dal codice civile in tema di rapporti di vicinato, dal momento che una tale norma può tendere a soddisfare interessi d'ordine generale, trascendenti l'interesse dei singoli proprietari confinanti, quali la soddisfazione di esigenze igieniche, la tutela dell'estetica edilizia, la conservazione di ambienti storici etc., con la conseguenza che in tale seconda ipotesi la tutela accordata al privato, nel caso di violazione della norma stessa, rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito. (V 1938/70, mass n 347961; (V 3348/69, mass n 343412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)