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Sez. L, Sentenza n. 318 del 13/01/1994 (Rv. 484992 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Irregolarità o mancanza - Conseguenze - Inammissibilità o improcedibilità dell'appello - Esclusione - Fissazione di un'altra udienza ed assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice.
Stato
decisa il 1994-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484992-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione

L'irregolarità o la mancanza della notificazione all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non determinano l'inammissibilità o l'improcedibilità del gravame, ma impongono al giudice, che rilevi la irregolarità, o la mancanza, di indicarle all'appellante (ex art. 421 cod. proc. civ.) e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notificazione a norma dell'art. 291 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)