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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2119 del 30/01/2020 (Rv. 656581 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Stato competente - Allontanamento del richiedente dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi – Nuovo procedimento di determinazione dello Stato competente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656581-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, par. 2, del reg. U.E. n. 604 del 2013, allorché lo straniero richiedente la protezione internazionale si sia allontanato dal territorio dell'U.E. per almeno tre mesi, la successiva domanda presentata presso un altro stato membro va considerata come nuova e dà inizio ad un ulteriore procedimento di determinazione dello Stato membro competente. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che, in relazione ad una domanda di protezione internazionale proposta originariamente in Germania e successivamente riproposta in Italia, aveva ritenuto competente il primo Stato, sull'assunto che quest'ultimo non aveva esercitato la facoltà discrezionale di denegare la propria competenza).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 19 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)